Arcigay Valle d'Aosta Queer Vda

Lo statuto

Articolo 1 Costituzione e Denominazione

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l’Associazione denominata “Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA” (di seguito denominata “Associazione”).

  • L’Associazione ha sede legale in Via Xavier de Maistre 19, nel Comune di Aosta, e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d’Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell’Assemblea dei seci e delle socie e non comportano modifica statutaria.

La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l’acronimo ·’APS” e diventerà “Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA APS”.

L’Associazione aderisce ad “Arcigay APS” (di seguito denominata “Arcigay”) e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM I017022112000A del 2/8/67 Ministero dell’Interno).

L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 2 Valori

I valori su cui si fonda l’azione dell’Associazione sono:

  • il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
  • la laicità e la democraticità delle istituzioni;
  • la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
  • l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
  • il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
  • la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l’accoglienza, l’antirazzismo, I’ antisessismo;
  • la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali

 

Articolo 3 Finalità

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di soci e socie, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

L’Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità

di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. ln particolare si impegna a:

  1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d’informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
  2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
  3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
  4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
  1. promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
  2. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
  3. lottareper l’abolizionedi ogniformadi discriminazione normativarelativa all’orientamentosessuale e all’identità edespressione digeneree per il pieno riconoscimento legaledell’uguaglianza deidiritti delle coppie omosessuali;
  4. lottare contro ogni fonna di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso alJ’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
  5. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle persone LGBTI+;
  6. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
  1. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
  2. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
  3. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
  4. promuovere una sessualità Iibera, consapevole e infonnata, promuovere la salute sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
  5. organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+;
  6. promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell’autodetenninazione e dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
  7. operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+.

 

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo I, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla nonnativa vigente, mediante l’utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi fonna, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri soci e socie.

L’Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci e socie, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione per cui svolge la propria attività volontaria.

Articolo 4 Soci e socie

Ali’ Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo conferma l’adesione entro 30 giorni annotandola nel libro soci. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.

Articolo 5 Diritti e doveri dei soci e delle socie

I soci e le socie:

  • devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay;
  • hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell’Associazione;
  • purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nella Assemblea dei soci e delle socie, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché a proporsi per gli organi dell’Associazione;
  • hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
  • in caso di controversie con altri soci e socie o con gli organi sociali dell’Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

 

Articolo 6 Cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota sociale.

Le socie e i soci che intendono recedere dall’Associazione devono dame comunicazione scritta, anche elettronica, al Presidente. li recesso viene formalizzato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui i/le soci/e arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato/a che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei soci e delle socie che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora I”Assemblea confermasse l’esclusione, J soci e le socie esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 7Organi sociali

Sono organi sociali dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci e delle socie
  • li Consiglio Direttivo
  • il Collegio dei Sindaci Revisori.
  • Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Articolo 8 Assemblea dei soci e delle socie

L’Assemblea dei soci e delle socie può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

  • Il Congresso:
    1. discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
    2. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    3. elegge il Consiglio Direttivo;
    4. elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
    5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  • L’Assemblea ordinaria:
    1. discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte dei soci e delle socie;
    2. approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
    3. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori tra un Congresso e l’altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
    4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    6. approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
    7. delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
    8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assembleastraordinaria:

    1. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l’altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
    2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Articolo 9 Funzionamento dell’Assemblea dei soci e delle socie

  1. La convocazione della Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell’Associazione e pubblicata sul sito internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell’Associazione almeno 15 giorni prima. La conovocazione contiene l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
  2. Il Congresso è convocato almeno ogni 4 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
  1. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l”anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il l /4 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. L’Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
  3. Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
  4. Ogni socio/a ha diritto di voto
  1. Ogni socio/a può essere delegato da un altro socio/a nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea dei soci e delle socie non escludano espressamente la possibilità di delega.
  2. Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l’Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per delega all’Assemblea, validamente costituita.
  3. Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell’Assemblea straordinaria, validamente costituita.
  4. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.

 

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo, è organo di amministrazione dell’Associazione ai sensi dell’art. 26 del Codice del Terzo Settore.

  • In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall’Assemblea dei soci e delle socie.
  • Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea dei soci e delle socie.
  • I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile.
  • Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste

limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del Codice del Terzo settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

  1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci e delle socie;
  2. attuare le linee politiche approvate dati’ Assemblea dei soci e delle socie e curarne l’esecuzione;
  3. eleggere tra le proprie componenti il/la Presidente e il/la Vicepresidente;
  4. deliberare circa l’ammissione o l’esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
  5. convocare l’Assemblea dei soci e delle socie;
  6. redigere l’eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci e delle socie;
  7. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  8. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  9. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  10. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti ali’ Assemblea dei soci e delle socie.

 

Articolo 11 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei consiglieri. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci Revisori, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, la/il Presidente procede a convocare il Congresso.

Articolo 12 Presidente

La/il Presidente dell’Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni;

Articolo 13 Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del/la Presidente tutte le di lui/lei mansioni spettano al/la Vicepresidente.

Articolo 14 Collegio dei Sindaci Revisori

li Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di due componenti effettivi ed un supplente, elegge al suo interno un/a Presidente e resta in carica fino al Congresso successivo. Il Collegio, convocato dal/la suo/a Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all’anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce ali’ Assemblea dei soci e delle socie con relazioni scritte. Ai componenti del collegio dei Sindaci Revisori si applica l’articolo 2399 del codice civile.

  • Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera detenninazione, l’Assemblea dei soci e delle socie nomina un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
    • Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
    • Laddove ciò sia richiesto per legge o I ibera determinazione, l’Assemblea dei soci e delle socie nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o, qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti.

 

Articolo 15 Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

  • il libro dei soci;
  • il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
  • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

 

Articolo 16 Obbligazioni, patrimonio ed entrate

    • L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioniassunte in suo nome e persuo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organisociali.
    • L’Associazione nonpuò distribuire, anche in modoindiretto, utili e/o avanzi di gestionenonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratorie collaboratori, amminish·atori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
    • L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai finidell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    • Il patrimonio dell’associazione è costituito:
      • da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’associazione;
      • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all’associazione;
      • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
      • L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
      • quote associative e contributi dei soci;
      • eredità, donazioni e legati;
      • contributi pubblici e privati;
      • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
      • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
      • rendite patrimoniali;
      • raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
      • proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
      • ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore

 

Articolo 17 Esercizio sociale e bilancio

  • Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
  • Il Consiglio Direttivo documenta  il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimitermini previstiper ilbilancio, predispone ilbilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Articolo 18 Scioglimento dell‘Associazione

  • L’Assemblea dei soci e delle socie che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
  • In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Articolo 19 Simbolo

L’Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay. L’Associazione, i soci e le socie si impegnano a:

  1. diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
  1. utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto;
  1. tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
  1. affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.

L’Associazione se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell’Assemblea dei soci e delle socie un proprio simbolo locale.

Articolo 20 Congresso territoriale

Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.

li Congresso territoriale elegge i delegati al Congresso nazionale di Arcigay.

Al Congresso territoriale partecipano tutti i soci e le socie delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

Articolo 21 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.