Articolo 1 – Costituzione e denominazione
È costituita, conformemente alla Costituzione della Repubblica Italiana, l’Associazione denominata “Arcigay Queer Vda André Zanotto APS” (di seguito denominata “Associazione”).
L’Associazione opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d’Aosta e aderisce ad “Arcigay APS” (di seguito denominata “Arcigay”) e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM I017022112000A del 2/8/67 Ministero dell’Interno).
L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche.
In tutte le comunicazioni e gli atti ufficiali è obbligatorio indicare la denominazione completa dell’associazione, comprensiva dell’acronimo “APS”, ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. 117/2017. L’Associazione può tuttavia utilizzare, per fini comunicativi, divulgativi o di immagine, la denominazione abbreviata “Arcigay Queer Vda André Zanotto” o la forma abbreviata “Arcigay Queer Vda”, purché ciò non generi equivoci circa la natura e l’identità dell’ente.
Articolo 2 – Valori
I valori su cui si fonda l’azione dell’Associazione sono:
- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
- la libertà, la parità, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l’accoglienza, l’antirazzismo, I’antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle persone associate alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali
Articolo 3 – Finalità
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore delle persone associate, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.
L’Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona appartenente o vicina alla comunità LGBTQIA+, lesbiche, gay, bisessuali, trans* e non binarie, queer, intersessuali, asessuali, questioning e tutte le altre identità, combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, in ottica intersezionale.
ln particolare si impegna a:
- realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, formali, non formali, e a carattere professionale, rivolte alle persone volontarie, persone operanti a titolo volontario e professionale nel terzo settore, in enti pubblici o privati e alle persone componenti il Consiglio Direttivo, così come alle cittadine e ai cittadini, con cittadinanza italiana o straniera. Sono comprese in questo punto anche le attività d’informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, al corpo docente e a quello studentesco di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
- promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
- costruire sul territorio centri polivalenti di cultura queer che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
- promuovere la socializzazione delle persone LGBTQIA+ attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
- lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie LGBTQIA+;
- lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale e amministrativa;
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle persone LGBTQIA+;
- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
- sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone LGBTQIA+e dei movimenti transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
- combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
- partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone LGBTQIA+ ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
- promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di “safer sex”;
- organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA+;
- promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell’autodeterminazione e della parità delle persone indipendentemente da orientamenti sessuali e generi;
- operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA+.
Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l’utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, incluse persone volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dalle persone associate.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dalle persone associate, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione per cui svolge la propria attività volontaria.
Articolo 4 – Persone associate
All’Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto di Arcigay nazionale e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo conferma l’adesione entro 30 giorni annotandola nel libro delle persone associate. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Garanti di Arcigay nazionale secondo le regole previste dallo statuto di Arcigay nazionale e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.
La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a persone terze. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.
Articolo 5 – Diritti e doveri delle persone associate
Le persone associate:
- devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, all’interno dell’intervallo eventualmente indicato dal Consiglio nazionale di Arcigay;
- hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell’Associazione;
- purché presenti nel libro delle persone associate da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nell’Assemblea delle persone associate, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché a proporsi per gli organi dell’Associazione;
- hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- in caso di controversie con altre persone associate o con gli organi sociali dell’Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio dei Garanti di Arcigay nazionale secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto di Arcigay nazionale e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.
- Al fine di garantire piena attuazione al principio di democraticità e parità dei diritti tra le persone associate, conformemente a quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. 117/2017 nonché alla nota n. 1309/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le persone associate minorenni hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto tramite i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti.
Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo
La qualità di persona associata si perde per decesso, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota sociale.
Le persone associate che intendono recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta, anche in modalità elettronica, alla persona Presidente. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui le persone associate arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla persona associata, che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all’Assemblea delle persone associate che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora I’Assemblea confermasse l’esclusione, le persone associate escluse potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio dei Garanti di Arcigay nazionale che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto di Arcigay nazionale e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.
Articolo 7 – Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
- L’Assemblea delle persone associate
- Il Consiglio Direttivo
- L’Organo di controllo
Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni e le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità della persona associata che partecipa e vota.
Articolo 8 – Assemblea delle persone associate
L’Assemblea delle persone associate può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o Assemblea straordinaria.
Il Congresso:
- discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge l’Organo di controllo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- nel caso in cui l’associazione ricopra la funzione di Comitato Territoriale di Arcigay, indica al Consiglio Nazionale di Arcigay la/le persona/e candidata/e alla carica di Consigliere/a nazionale espressione del Comitato;
L’Assemblea ordinaria:
- discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte delle persone associate;
- approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- nomina le persone componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo tra un Congresso e l’altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l’altro, per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- in caso di dimissioni o decadenza, indica al Consiglio Nazionale di Arcigay la/le persona/e sostituta/e per la carica di Consigliere/a nazionale espressione del Comitato;
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea delle persone associate
- La convocazione dell’Assemblea delle persone associate in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell’Associazione e pubblicata sul sito internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell’Associazione almeno 15 giorni prima. La convocazione contiene l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
- Il Congresso è convocato almeno ogni 4 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa.
- L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/4 delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa.
- L’Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
- Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro delle persone associate da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- Ogni persona associata ha diritto di voto.
- Ogni persona associata può essere delegata da un’altra nel numero massimo di due deleghe, qualora i regolamenti approvati per la convocazione dell’Assemblea delle persone associate non escludano espressamente la possibilità di delega. In ogni caso, il numero massimo di deleghe conferibili a ciascuna persona associata non potrà mai superare i limiti previsti dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
- Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l’Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero delle persone presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti effettive o per delega all’Assemblea, validamente costituita.
- Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell’Assemblea straordinaria, validamente costituita.
- Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo, è organo di amministrazione dell’Associazione ai sensi dell’art. 26 del Codice del Terzo Settore.
- In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall’Assemblea delle persone associate.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) componenti e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea delle persone associate.
- Le persone componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall’art. 2382 del Codice civile.
- Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza delle persone consigliere ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del Codice del Terzo settore.
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea delle persone associate;
- attuare le linee politiche approvate dall’Assemblea delle persone associate e curarne l’esecuzione;
- eleggere tra le proprie componenti Presidente e Vicepresidente;
- deliberare circa l’ammissione o l’esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
- convocare l’Assemblea delle persone associate;
- redigere l’eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea delle persone associate;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi alle persone volontarie e/o associate per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea delle persone associate.
Articolo 11 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la persona Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 delle persone consigliere. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle persone consigliere. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della persona Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 delle persone presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di una persona che compone il Consiglio Direttivo o l’Organo di controllo, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o può convocarne una appositamente. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, la persona Presidente procede a convocare il Congresso.
Articolo 12 – Presidente
La persona Presidente dell’Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni;
Articolo 13 – Vicepresidente
In caso di assenza o impedimento della persona che ricopre l’incarico di Presidente tutte le sue mansioni spettano alla persona Vicepresidente.
Articolo 14 – Ineleggibilità
Non possono essere elette o nominate a cariche sociali, e, se elette, decadono dal mandato, le persone condannate con sentenza definitiva per reati di tipo mafioso, di criminalità organizzata, di corruzione, di frode o di riciclaggio, nonché per altri delitti che comportino, per legge, l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Articolo 15 – Incandidabilità
Non possono essere elette o nominate alle cariche di:
- Presidente;
- Vicepresidente;
- componente del Consiglio Direttivo;
le persone che ricoprono la carica di Consigliere o Consigliera comunale, provinciale, regionale, parlamentare italiana o europea, oppure che rivestono incarichi esecutivi o politici all’interno di partiti o movimenti politici.
Qualora, durante il mandato, una persona che ricopre una delle cariche indicate ai punti precedenti accetti la candidatura o la nomina a una delle suddette cariche o incarichi, è tenuta a rassegnare preventivamente le proprie dimissioni.
Articolo 16 – Parità di genere ed equilibrio nella rappresentanza
L’Associazione riconosce il valore della parità di genere e dell’equilibrio nella rappresentanza delle diverse identità e appartenenze come principi ispiratori della propria vita associativa.
Nella composizione dei propri organi sociali, compatibilmente con la disponibilità e la partecipazione delle persone associate, l’Associazione si impegna a promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversità di genere, età, orientamento, provenienza e competenze, favorendo il più ampio pluralismo e la partecipazione di tutte le persone che ne condividono i valori.
Articolo 17 – Organo di controllo
L’Organo di controllo è organismo di garanzia e controllo, si compone di due componenti effettivi ed un supplente, elegge al suo interno una persona Presidente e resta in carica fino al Congresso successivo. L’Organo, convocato dalla persona Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all’anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. L’Organo di controllo, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all’Assemblea delle persone associate con relazioni scritte. Alle persone componenti l’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea delle persone associate nomina un Organo di controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea delle persone associate nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o, qualora l’Organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti.
Articolo 18 – Libri sociali
È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro delle persone associate;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
È altresì obbligatoria la tenuta del registro delle persone volontarie.
Articolo 19 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate
- L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente Statuto, dagli organi sociali.
- L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, persone associate, persone lavoratrici e collaboratrici, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
- quote associative e contributi delle persone associate;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali delle persone associate e/o di terze parti;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
Articolo 20 – Esercizio sociale e bilancio
- Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea delle persone associate entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea delle persone associate entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
Articolo 21 – Scioglimento dell’Associazione
- L’Assemblea delle persone associate che delibera lo scioglimento nomina una persona liquidatrice.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 22 – Simbolo
L’Associazione fa propri la denominazione e la dicitura di Arcigay e adotta, tramite deliberazione dell’Assemblea delle persone associate, un proprio simbolo locale, che riporti la denominazione “Arcigay Queer Vda André Zanotto” o in forma abbreviata “Arcigay Queer Vda”.
L’uso del nome, del simbolo nazionale e della dicitura “Arcigay” è disciplinato dallo statuto di Arcigay nazionale, che ne definisce le caratteristiche e le condizioni di utilizzo da parte delle associazioni aderenti e dei Comitati territoriali.
L’Associazione e le persone associate si impegnano a:
- diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e a quello di Arcigay;
- utilizzare la propria denominazione e la dicitura “Arcigay” in armonia con i valori e le finalità espresse negli statuti locale e nazionale;
- tutelare il nome e il simbolo di Arcigay e dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- affiancare, ove ritenuto necessario o richiesto dagli organismi nazionali, il simbolo o la denominazione “Arcigay” al proprio simbolo locale.
Articolo 23 – Congresso territoriale
Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.
Il Congresso territoriale elegge le persone delegate al Congresso nazionale di Arcigay.
Al Congresso territoriale partecipano tutte le persone associate delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.
Articolo 24 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e dello statuto di Arcigay nazionale.
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea delle persone associate e sostituisce ogni versione precedente e ogni disposizione interna ad esso incompatibile. Restano salve eventuali norme transitorie deliberate dall’Assemblea nella seduta di approvazione del presente Statuto.
Nota sul linguaggio
Nel presente Statuto, i termini riferiti a persone e cariche sono utilizzati in forma neutra e intendono ogni genere e identità di genere, in coerenza con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal Codice del Terzo Settore, nonché con i valori di autodeterminazione e inclusione che ispirano l’Associazione.
Statuto approvato dall’Assemblea del 6 novembre 2025 e modificato rispetto alla versione del 16 novembre 2019